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Sovranità ibrida: una categoria interpretativa per il XXI secolo

Quattro dimensioni — costituzionale, economica, internazionale, repressivo-tecnologica — di un'unica trasformazione. Cosa significa, oggi, esercitare la sovranità statale italiana in un mondo dove le minacce sono sotto-soglia e gli attori non sono più solo Stati.

Sintesi — la tesi di laurea LLB Hybrid Sovereignty / La Sovranità Ibrida (G. Costantini, Selinus University, AY 2025/2026) articola questa categoria in 114 paragrafi. Indice integrale, estratti e modalità di richiesta del PDF: pagina Ricerca. Volume privato: Mirafiore N° I.

Il problema: una sovranità contesa

Il concetto di sovranità — quello di Bodin nei Six livres de la République del 1576, di Hobbes nel Leviathan, di Westfalia 1648 — si è strutturato attorno a un'idea precisa: la concentrazione monopolistica della forza legittima sul proprio territorio (Weber), accompagnata dal principio di eguaglianza formale fra Stati. Ha retto, con aggiustamenti, per quasi quattro secoli.

Quell'architettura è oggi sottoposta a un duplice movimento centrifugo. Dall'alto, l'integrazione sovranazionale — nel caso italiano l'appartenenza all'Unione europea e gli obblighi degli artt. 11 e 117 comma 1 Cost. — ha delegato porzioni significative del potere normativo a sedi ultranazionali. Dal basso, una pluralità di attori non statali ha sottratto allo Stato il controllo esclusivo di settori cruciali: imprese multinazionali con capitalizzazioni superiori al PIL di Stati medio-piccoli, piattaforme digitali che orientano la formazione dell'opinione pubblica, gruppi terroristici transnazionali, hacker sponsorizzati da Stati ostili (gli Advanced Persistent Threats).

Il risultato è una condizione che la dottrina ha qualificato come «sovranità contesa» (Cassese, 2002) o «multilivello» (D'Atena, 2014): la decisione politica fondamentale, cuore della sovranità secondo l'insegnamento schmittiano, non risiede più univocamente nel luogo costituzionale dello Stato, ma è frammentata fra centri di imputazione diversi e in larga parte sottratti al circuito della rappresentanza democratica.

Le minacce ibride

A complicare ulteriormente il quadro, è intervenuta dalla seconda metà degli anni Duemila la categoria delle «minacce ibride» (hybrid threats), oggetto di studio sia in sede NATO (Bi-Strategic Command Capstone Concept 2010) sia comunitaria (Joint Framework on Countering Hybrid Threats della Commissione UE, 2016). Per minaccia ibrida si intende l'impiego coordinato, da parte di un avversario statale o para-statale, di strumenti convenzionali e non convenzionali — cyber-attacchi, disinformazione, pressione economica, strumentalizzazione dei flussi migratori, operazioni di influenza — sotto la soglia del conflitto armato aperto, ma con effetti destabilizzanti paragonabili a una guerra classica.

Tre crisi recenti hanno reso il fenomeno operativamente intelligibile: l'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio 2022, preceduta da una sistematica campagna cibernetica e informativa; l'aggressione di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023; la crescente conflittualità sino-statunitense sulle catene del valore tecnologico (semiconduttori, terre rare, intelligenza artificiale). Tutti elementi che hanno spinto i costituzionalismi occidentali a interrogarsi sulla tenuta degli strumenti ordinari di governo della crisi.

Sovrano è — secondo Schmitt — chi decide sullo stato di eccezione. Ma cosa significa, oggi, «decidere» quando l'eccezione è permanente, distribuita, e prodotta da attori non statali?

L'ipotesi: sovranità ibrida

L'espressione «sovranità ibrida» è proposta per catturare in un'unica formula tre tendenze convergenti dell'ordinamento italiano contemporaneo.

Primo, «ibrida» allude alla natura composita delle minacce a cui l'apparato sovrano è chiamato a rispondere: non più solo militari né solo economiche né solo digitali, ma tutte queste cose insieme in combinazioni mutevoli che il diritto fatica a classificare con le categorie tradizionali (guerra, criminalità comune, regolamentazione del mercato, ordine pubblico).

Secondo, «ibrida» rimanda alla pluralità degli strumenti giuridici mobilitati. L'assetto della sicurezza nazionale italiana pesca trasversalmente dal diritto costituzionale (poteri di emergenza, indirizzo politico), dal diritto amministrativo (poteri speciali, prescrizioni condizionali), dal diritto dell'economia (controllo degli investimenti esteri diretti), dal diritto penale (delitti informatici, terrorismo), dal diritto internazionale (intelligence, regole di ingaggio cibernetico) e, sempre più, dal diritto delle nuove tecnologie (AI Act, governance algoritmica).

Terzo, «ibrida» sottolinea la natura mista pubblico-privata e nazionale-sovranazionale degli attori. Lo Stato sovrano oggi esercita i propri poteri in un ecosistema dove le infrastrutture critiche (reti elettriche, telecomunicazioni, pagamenti, cloud, piattaforme social) sono in larghissima parte di proprietà privata, spesso straniera; dove la cibersicurezza richiede collaborazione strutturale con i fornitori tecnologici; dove le indagini su minacce gravi dipendono dalla disponibilità di dati detenuti da operatori globali soggetti a regolazioni contrastanti (CLOUD Act statunitense, GDPR europeo, normative cinesi).

Le quattro dimensioni

La sovranità ibrida si articola in quattro dimensioni che, lette insieme, configurano un modello giuridico-istituzionale unitario.

Dimensione costituzionale-organizzativa. La progressiva concentrazione di poteri nel Presidente del Consiglio come Autorità nazionale per la sicurezza, consolidata attraverso una stratificazione normativa (legge 400/1988, d.lgs. 303/1999, legge 124/2007, D.L. 105/2019, D.L. 82/2021). Una trasformazione della fisionomia del Capo del Governo che la Costituzione del 1948 non poteva prefigurare.

Dimensione economica. L'evoluzione del golden power dalle privatizzazioni degli anni Novanta alla configurazione attuale come strumento proattivo di tutela degli asset strategici. Il D.L. 21/2012, modificato a più riprese fino al 2024, integrato con il Reg. UE 2019/452 sullo screening degli investimenti esteri e con i sistemi degli alleati (CFIUS USA, Francia, Germania, Regno Unito).

Dimensione internazionale. L'esercizio della sovranità in quanto Stato di medie dimensioni inserito stabilmente nei sistemi multilaterali occidentali (NATO, UE, ONU): cooperazione strutturata con i partner alleati, partecipazione attiva ai processi normativi multilaterali (Manuale di Tallinn 2.0, GGE/OEWG ONU, Convenzione di Budapest, sanzioni cyber UE), sviluppo di capacità nazionali autonome.

Dimensione repressivo-tecnologica. La disciplina penale del terrorismo classico e cibernetico (artt. 270-bis ss. c.p.), gli strumenti processuali tecnologici (intercettazioni, captatore informatico, data retention), l'utilizzo dell'IA per finalità di sicurezza, e il bilanciamento con le garanzie costituzionali e sovranazionali (artt. 13, 14, 15, 21, 24 Cost.; art. 8 CEDU; GDPR; AI Act).

Le tensioni del modello

Il modello di sovranità ibrida non è privo di tensioni e contraddizioni interne. La concentrazione di poteri nel Presidente del Consiglio rischia di compromettere il ruolo del Parlamento e degli altri organi costituzionali. Il golden power solleva problemi di compatibilità con i principi del mercato unico europeo. Le indagini tecnologiche pongono sfide acute al rispetto dei diritti fondamentali. La cooperazione multilaterale richiede compromessi sull'autonomia nazionale.

Tali tensioni non sono il prodotto di errori di progettazione del sistema, ma il riflesso di un mondo strutturalmente complesso, in cui ogni scelta giuridica comporta tradeoff fra valori in concorrenza. Quattro deficit emergono con particolare nitidezza: deficit di trasparenza (le decisioni golden power e le attività di intelligence sono strutturalmente opache); deficit di controllo parlamentare (il COPASIR opera con strumenti limitati); opacità tecnologica (IA, big data, algoritmi predittivi pongono problemi che le strutture giuridiche tradizionali non sono in grado di gestire); frammentazione normativa (le quattro dimensioni operano attraverso strumenti distinti, gestiti da amministrazioni diverse).

Una doppia fedeltà

Il giurista contemporaneo si trova nella delicata posizione di chi deve, contemporaneamente, custodire i principi del costituzionalismo democratico e contribuire al loro adattamento creativo alle nuove realtà. Tale compito richiede una doppia fedeltà: alla tradizione e all'innovazione, ai valori e all'efficacia, alla persona e alla collettività.

Il rischio, in entrambi i sensi, è alto. Cedere alla retorica dell'efficienza tecnologica, sacrificando i diritti fondamentali. Oppure rifugiarsi nella nostalgia di un costituzionalismo «puro», incapace di affrontare le sfide del presente. La via mediana, difficile ma necessaria, è quella di un kelsenismo riflessivo: riconoscere la priorità del diritto e la necessità di disciplinare giuridicamente ogni emergenza, ma prendere sul serio le sfide poste dalle minacce ibride contemporanee, che richiedono strumenti capaci di operare alla velocità della crisi senza sacrificare le garanzie costituzionali.

Perché importa per chi opera

La categoria della sovranità ibrida non è un esercizio accademico. È la cornice intellettuale entro cui si collocano questioni operative concrete che chi opera ad alto livello in Italia incontra ogni giorno: come strutturare un'operazione M&A che ricade nel perimetro golden power; come progettare un sistema di automazione decisionale che soddisfi l'AI Act senza essere reso inservibile; come operare attraverso più giurisdizioni quando il CLOUD Act, il GDPR e le normative cinesi danno indicazioni contrastanti; come costruire un'architettura tecnologica per studi sanitari che resista a un sindacato del Garante e di una giurisdizione amministrativa.

Il fondamento intellettuale della pratica di Costantini & Partners è in questa cornice. Le cinque practice della holding — Corporate Strategy, Capital & Performance, AI Architecture, Magisterium, Mirafiore Editore — sono cinque modi di applicare lo stesso framework analitico a problemi operativi specifici. Capire la sovranità ibrida significa capire perché certi problemi sono trattabili e altri no, perché certe strutture funzionano e altre cadono.